Gli aspetti generativi
Le pratiche di giustizia riparativa educano ad assumere una particolare attitudine nell’approssimare le “polarità” di una storia penalmente rilevante. Si tratta per un verso di un’inclinazione all’accoglienza di tutte le persone (anche di quelle gravemente colpevoli) in uno spazio (non solo fisico) “sicuro e confortevole” [3] e, per altro verso, di un atteggiamento ispirato al più profondo e rigoroso rispetto per la loro dignità.
Autori e vittime vengono incontrati con uno stile improntato alla mitezza, osiamo dire alla ‘compassione’ (uno stile – si badi – per nulla giustificazionista). Compassione, riconoscimento e rispetto, tutela della dignità, della vita e della sicurezza: sono espressioni che si rinvengono, non a caso, nelle fonti internazionali relative alla posizione delle persone offese quali criteri orientativi ‘raccomandati’ per l’intervento a sostegno di queste ultime [4]. Simili disposizioni sottolineano come una vittima sia – prima di tutto – una persona che ha sofferto [5], il cui dolore deve trovare “solidarietà” e non solo le (pur importanti, ma praticamente inesistenti in Italia) reti istituzionali o informali di assistenza.
L’‘immaginario’ del ‘riparare’ rende efficacemente l’idea del lavoro svolto in un programma di restorative justice: un’analisi di ciò che si è guastato – in altre parole un incontro con l’offesa perpetrata e i suoi effetti – e un successivo intervento per ‘aggiustare’, ‘ricucire’, sistemare.
La pena si sconta in una mortifera passività, la riparazione delle conseguenze del reato, invece, si fa: invero essa abbisogna di volontarietà e commitment, come sottolineano a più riprese le fonti internazionali in materia.Persino la vicenda più grave che produce eventi irreparabili offre pieghe misteriose in cui andare a scavare per trovare una maniera di testimoniare, fattivamente “in modo libero” – mediante un facere concreto – la comprensione non formale del disvalore dell’atto compiuto e dell’evento provocato. Il proposito di riparare presuppone un ‘misurare’ la frattura e le distanze da riempire.
Quando simile frattura appare incolmabile, perché irreparabile è la conseguenza del crimine, i cammini di riparazione scendono nei rivoli più intimi dove trovano i “ricordi vissuti” e le verità personali calamitate nelle sfumature. Anche l’atto riparativo, dunque, consiste a sua volta in un ‘dettaglio’ che condensa su di sé e poi veicola messaggi intraducibili, in apparenza insignificanti per chi non c’era, esattamente come insignificanti sono i gesti e gli sguardi dei protagonisti di un film o di un romanzo per lo spettatore dell’ultimo minuto o il lettore della sola ultima pagina.
Al crescere della gravità del crimine, cresce la natura simbolica (non materiale) della riparazione la quale si sposta significativamente verso un gesto che vorrebbe ripristinare non un prima irreversibilmente calato in un fatto ormai accaduto e quindi incancellabile, bensì una (pur gracile) fiducia inter-personale, decisiva per godere ancora di una qualche sicurezza. La riparazione delle conseguenze del reato si fa, non si sconta. E la si fa per qualcuno: il gesto riparativo è il segno di un’avvenuta condivisione; è un’offerta che chiede di essere accolta, prima ancora che accettata. L’impegno riparativo presuppone un ‘volto’ cui essere ri-volto, all’interno di un singolare ‘scambio’ che assomiglia più al ‘dono’ che all’accordo negoziale e nulla ha, invece, del compromesso. La riparazione si iscrive in una logica che, in linea con la filosofia della restorative justice, genera una comunanza in grado di restituire dignità a chi dà e a chi riceve.
La giustizia riparativa si ispira alla cultura della democrazia e dei diritti umani: nel trattare le faccende penali, lo stile peculiare che la caratterizza sollecita a rinvigorire una sensibilità non ‘burocratica’ che mai si lascia abituare al male e alla sofferenza.
Ecco forse perché i programmi di restorative justice hanno saputo, per ora, conservare un afflato ideale che ha permesso di non cadere nelle trappole tese dalle istanze neo-repressive (in cui sono precipitate in pieno, al contrario, le teorie del controllo sociale) o negli eccessi e fughe in avanti delle pur importanti prospettive abolizioniste.L’apertura alla realtà complessa del crimine, nella complementarietà e simultaneità di sguardo e racconto dei suoi protagonisti, non ha spinto a reclamare ‘più pena’, bensì ad attenersi a un modello dialogico, cioè a dire ‘democratico’. Del resto i concetti contenuti nelle definizioni internazionali e veicolati da termini quali “partecipare attivamente”, “insieme”, “consentire liberamente” “corrispondere a bisogni individuali e collettivi” sono propri della democrazia, mentre non altrettanto può dirsi per le associazioni mentali che propone il diritto penale tradizionale, con le sue pene ‘sofferte’ (come si dice nell’eloquente gergo penitenziario) e il loro carico di violenza e dolore.
Le applicazioni della giustizia riparativa sono diversificate, anche se ancora oggi quantitativamente limitate, soprattutto se paragonate alla diffusione delle pratiche punitive tradizionali in tutto il mondo. In Italia, i programmi di giustizia riparativa rappresentano una piccolissima, ma assai significativa, ‘boccata d’ossigeno’ nell’asfissiante e desolante panorama della giustizia penale, centrato ancora sulla pena privativa della libertà, stretto nella morsa delle lentezze dei procedimenti giudiziari e inchiodato a terribili responsabilità giuridiche e umanitarie a causa della mostruosa condizione – disumana e degradante – dei penitenziari.
[1] C.M. Martini, La giustizia della croce, Martini – Zagrebelsky, La domanda di giustizia, p. 54.
[2] La confutazione di una giustizia penale intesa come ritorsione del male e dunque come riproposizione, mediante la pena, della “frattura” sociale generata dall’illecito, è centrale nell’opera di Luciano Eusebi.
[3] Consiglio d’Europa, Raccomandazione 99(19), § 27.
[4] Onu, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985; Unione Europea, Direttiva 2012/29/UE (25 Ottobre 2012) “che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la Decisione Quadro 2001/220/GAI”; Consiglio d’Europa, Raccomandazione (2006)8 sull’assistenza alle vittime.
[5] “Victim”, secondo la Dichiarazione delle Nazioni unite, è chi “individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”.